Pubblichiamo la risposta della Commissione "Ecclesia Dei" ad una lettera relativa ad alcuni quesiti sulla forma extraordinaria del Rito Romano.
Sintesi delle domande:
1. L'art. 6 del Motu Proprio
Summorum Pontificum prevede che "nelle Messe celebrate con il popolo secondo il Messale del B. Giovanni XXIII, le letture possono essere proclamate anche nella lingua volgare usando le edizioni riconosciute dalla Sede Apostolica". A quali "edizioni riconosciute" si riferisce il Legislatore? Occorre utilizzare la traduzione CEI 2008, gią ufficiale per la forma ordinaria, sebbene le letture del
Missale Romanum in vigore nel 1962 seguono l'antica
Vulgata?
2. L'art. 9 sancisce il lecito utilizzo del
Rituale Romanum per l'amministrazione dei sacramenti del Battesimo, Penitenza, Matrimonio, Estrema Unzione. E' lecito utilizzare l'intero
Rituale Romanum anche per la celebrazione dei sacramentali, oppure il suo utilizzo č limitato al conferimento dei sacramenti citati nel documento pontificio? Un sacerdote esorcista che volesse utilizzare questo testo deve tuttora chiedere la dispensa alla competenti autoritą? Come ci si deve regolare dinnanzi alle "benedizioni riservate"?
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Risposta della Pontificia Commissio "Ecclesia Dei"
(Prot. N. 39/2011L del 15 dicembre 2011)
Ad 1: Tutte le edizioni in volgare dei testi della Sacra Scrittura, purchč riconosciute e approvate dalla Sede Apostolica (cf.
Summorum Pontificum art. 6), possono essere utilizzate per la proclamazione delle letture bibliche nella
forma extraordinaria del Rito Romano, tenendo presente quanto stabilisce, al riguardo l'Istruzione
Universae ecclesiae al n. 26.
Ad 2: L'Istruzione
Universae Ecclesiae del 30 aprile 2011 al n. 35 stabilisce che:
č permesso l'uso del Rituale Romanum in vigore nel 1962, a norma del n. 28 di questa Istruzione e fermo restando quanto disposto nel n. 31 della medesima, rimanendo invariato quanto stabilito dal can. 1172 del CIC.
Edited by TotusTuus - 23/2/2012, 14:22