Ecclesia Dei. Cattolici Apostolici Romani

Domande e risposte

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Raimundus
icon11  view post Posted on 28/4/2010, 14:08     +1   -1




Domanda posta da M.:
1) Che requisiti bisogna avere per poter essere padrino/madrina di battesimo e cresima e testimone di matrimonio?
A. I padrini/madrine di Battesimo. Vediamo cosa dice il Codice di diritto canonico: Can. 874 - § 1. Per essere ammesso all'incarico di padrino, è necessario che: 1° sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico; 2° abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione; 3° sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell'Eucarestia, e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume; 4° non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata; 5° non sia il padre o la madre del battezzando. § 2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.

Il padrino e la madrina del Battesimo devono aver compiuto i sedici anni.
I conviventi, i divorziati (a meno che abbiano dovuto accettare o subire il divorzio, da loro non voluto), divorziati risposati, gli sposati solo civilmente, non possono essere ammessi a fare da padrini.
B. I padrini/madrine della Cresima. Il diritto canonico stabilisce: Can. 893 - § 1. Affinché uno possa adempiere l'incarico di padrino, è necessario che soddisfi le condizioni di cui al can. 874 [vedi sopra]. § 2. E' conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo.
I conviventi, i divorziati (a meno che abbiano dovuto accettare o subire il divorzio, da loro non voluto), divorziati risposati, gli sposati solo civilmente, non possono essere ammessi a fare da padrini.
C. Testimoni di nozze. Non vi sono limitazioni.

2) Se una persona divorzia può ricevere i sacramenti (confessione, comunione, ecc), se sì a quali condizioni? E se convive, anche se non è mai stato sposato?

Bisogna premettere che tutti possono accostarsi, in linea di principio al sacramento della Penitenza; per tutti vi è l’obbligo di confessare ciascun peccato mortale (commesso con piena avvertenza [ossia conoscendo la norma morale e sapendo, per conseguenza, di infrangerla] e con deliberato consenso [ossia con la volontà libera, non viziata da condizionamenti psicologici o di altra natura, di porre in atto un’azione moralmente malvagia]) non confessato dall’ultima buona [a seguito di un serio e onesto esame di coscienza] confessione effettuata.
Se non c’è la confessione, il pentimento e il proposito di impegnarsi, con l’aiuto di Dio, a non ricadere nel medesimo peccato, non è possibile ricevere l’assoluzione. Ci sono, pertanto, dei casi – tra quelli da te indicati – in cui oggettivamente bisogna invitare il penitente a ripresentarsi, perché non sussistono in quel momento le condizioni per l’assoluzione. Se uno convive e, nonostante il senso di colpa, intende proseguire la convivenza, non può essere assolto. Non potendo qui esporre tutta la casistica che richiederebbe un’ampia porzione di un trattato di teologia morale, direi che: chi non può essere assolto e si trova, pertanto, in uno stato di peccato mortale, non può accedere alla comunione, perché non è in comunione. Riassumendo brevemente: può accedere alla confessione chiunque (ma non tutti possono essere assolti; chi sa di non avere i requisiti per l’assoluzione, è meglio che opti per un colloquio spirituale con un sacerdote); può accedere all comunione il coniuge cui sia stato imposto, contro la sua volontà, il divorzio (e che abbia fatto di tutto, sino alla fine, per evitarlo). I conviventi, i divorziati (tranne – è bene ripeterlo - quelli che abbiano dovuto accettare o subire il divorzio, da loro non voluto), i divorziati risposati, gli sposati solo civilmente, non possono fare la comunione.
 
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Angeloflove85
view post Posted on 29/4/2010, 09:07     +1   -1




Domanda-curiosità: Il matrimonio


La celebrazione del matrimonio richiede ai fini della legittimità necessariamente che sia celebrato con la presenza dei testimoni di nozze? Oppure, è sufficiente il sacerdote? Per quanto riguarda il luogo (la chiesa), è lasciato alla discrezionalità degli sposi, oppure bisogna che il rito sia celebrato nella chiesa X del paese Y? In pratica, una persona -per assurdo-, potrebbe sposarsi in Francia, nella chiesa A, senza testimoni di nozze? Il matrimonio sarebbe valido?


Baci :wub:
 
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Raimundus
view post Posted on 29/4/2010, 11:19     +1   -1




La celebrazione del matrimonio richiede ai fini della legittimità necessariamente che sia celebrato con la presenza dei testimoni di nozze? Oppure, è sufficiente il sacerdote?

Rimando alla lettura dei canoni sul matrimonio del Codice di diritto canonico, presente anche online.

Per quanto riguarda il luogo (la chiesa), è lasciato alla discrezionalità degli sposi, oppure bisogna che il rito sia celebrato nella chiesa X del paese Y?

Ciascuno si sposa dove vuole, col nulla osta del parroco della parrocchia d'origine.
 
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TotusTuus
view post Posted on 29/4/2010, 12:31     +1   -1




Codice di Diritto Canonico (CIC), Titolo VII, Il Matrimonio (Cann. 1055 – 1165): www.vatican.va/archive/ITA0276/__P3S.HTM
 
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Angeloflove85
view post Posted on 29/4/2010, 12:45     +1   -1




CITAZIONE (Raimundus @ 29/4/2010, 12:19)
La celebrazione del matrimonio richiede ai fini della legittimità necessariamente che sia celebrato con la presenza dei testimoni di nozze? Oppure, è sufficiente il sacerdote?

Rimando alla lettura dei canoni sul matrimonio del Codice di diritto canonico, presente anche online.

Per quanto riguarda il luogo (la chiesa), è lasciato alla discrezionalità degli sposi, oppure bisogna che il rito sia celebrato nella chiesa X del paese Y?

Ciascuno si sposa dove vuole, col nulla osta del parroco della parrocchia d'origine.

Grazie mille. :wub:

CITAZIONE (TotusTuus @ 29/4/2010, 13:31)
Codice di Diritto Canonico (CIC), Titolo VII, Il Matrimonio (Cann. 1055 – 1165): www.vatican.va/archive/ITA0276/__P3S.HTM

Grazie, ho letto. Anche se alcuni lo vivono come se fosse una celebrazione come un'altra, per me ha un peso e un valore non indifferente. E' un passo serio, e come tale dovrebbe essere vissuto con totale consapevolezza e responsabilità piena. E' un patto davanti a Dio, un giuramento.

:wub:
 
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Don Moreno
view post Posted on 30/4/2010, 22:13     +1   -1




CITAZIONE (Raimundus @ 29/4/2010, 12:19)
Ciascuno si sposa dove vuole, col nulla osta del parroco della parrocchia d'origine.

Si, oggi gli sposi possono scegliere il luogo dove celebrare il loro Matrimonio. Tuttavia ci sarebbe una indicazione che, credo, andrebbe osservata. Ci sono, prima di tutte le altre, tre opzioni in quest'ordine: nella parrocchia della sposa, in quella dello sposo o in quella dove i due andranno ad abitare. Tuttavia oggi predominano le norme diocesane: ci sono diocesi in cui non è possibile sposarsi in una chiesa che non sia la chiesa parrocchiale di uno dei due sposi. Altre invece lasciano maggior libertà. Bisogna informarsi presso la propria parrocchia.
Con affetto.
 
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AlessioCurioso
view post Posted on 26/1/2015, 15:02     +1   -1




E allora perché se i testimoni non devono necessariamente aver fatto la cresima, il parroco che celebrerà il matrimonio in cui devo fare da testimone, pretende che io la faccia?
 
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6 replies since 28/4/2010, 14:08   11559 views
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