| Domanda posta da M.: 1) Che requisiti bisogna avere per poter essere padrino/madrina di battesimo e cresima e testimone di matrimonio? A. I padrini/madrine di Battesimo. Vediamo cosa dice il Codice di diritto canonico: Can. 874 - § 1. Per essere ammesso all'incarico di padrino, è necessario che: 1° sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico; 2° abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione; 3° sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell'Eucarestia, e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume; 4° non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata; 5° non sia il padre o la madre del battezzando. § 2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.
Il padrino e la madrina del Battesimo devono aver compiuto i sedici anni. I conviventi, i divorziati (a meno che abbiano dovuto accettare o subire il divorzio, da loro non voluto), divorziati risposati, gli sposati solo civilmente, non possono essere ammessi a fare da padrini. B. I padrini/madrine della Cresima. Il diritto canonico stabilisce: Can. 893 - § 1. Affinché uno possa adempiere l'incarico di padrino, è necessario che soddisfi le condizioni di cui al can. 874 [vedi sopra]. § 2. E' conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo. I conviventi, i divorziati (a meno che abbiano dovuto accettare o subire il divorzio, da loro non voluto), divorziati risposati, gli sposati solo civilmente, non possono essere ammessi a fare da padrini. C. Testimoni di nozze. Non vi sono limitazioni.
2) Se una persona divorzia può ricevere i sacramenti (confessione, comunione, ecc), se sì a quali condizioni? E se convive, anche se non è mai stato sposato?
Bisogna premettere che tutti possono accostarsi, in linea di principio al sacramento della Penitenza; per tutti vi è l’obbligo di confessare ciascun peccato mortale (commesso con piena avvertenza [ossia conoscendo la norma morale e sapendo, per conseguenza, di infrangerla] e con deliberato consenso [ossia con la volontà libera, non viziata da condizionamenti psicologici o di altra natura, di porre in atto un’azione moralmente malvagia]) non confessato dall’ultima buona [a seguito di un serio e onesto esame di coscienza] confessione effettuata. Se non c’è la confessione, il pentimento e il proposito di impegnarsi, con l’aiuto di Dio, a non ricadere nel medesimo peccato, non è possibile ricevere l’assoluzione. Ci sono, pertanto, dei casi – tra quelli da te indicati – in cui oggettivamente bisogna invitare il penitente a ripresentarsi, perché non sussistono in quel momento le condizioni per l’assoluzione. Se uno convive e, nonostante il senso di colpa, intende proseguire la convivenza, non può essere assolto. Non potendo qui esporre tutta la casistica che richiederebbe un’ampia porzione di un trattato di teologia morale, direi che: chi non può essere assolto e si trova, pertanto, in uno stato di peccato mortale, non può accedere alla comunione, perché non è in comunione. Riassumendo brevemente: può accedere alla confessione chiunque (ma non tutti possono essere assolti; chi sa di non avere i requisiti per l’assoluzione, è meglio che opti per un colloquio spirituale con un sacerdote); può accedere all comunione il coniuge cui sia stato imposto, contro la sua volontà, il divorzio (e che abbia fatto di tutto, sino alla fine, per evitarlo). I conviventi, i divorziati (tranne – è bene ripeterlo - quelli che abbiano dovuto accettare o subire il divorzio, da loro non voluto), i divorziati risposati, gli sposati solo civilmente, non possono fare la comunione.
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