Il matrimonio è stato elevato da Cristo a dignità di sacramento. Vediamo alcuni articoli estratti dal Codice di diritto canonico:
CITAZIONE
Can. 1063 - I pastori d'anime sono tenuti all'obbligo di provvedere che la propria comunità ecclesiastica presti ai fedeli quell'assistenza mediante la quale lo stato matrimoniale perseveri nello spirito cristiano e progredisca in perfezione. Tale assistenza va prestata innanzitutto: 1) con la predicazione, con una adeguata catechesi ai minori, ai giovani e agli adulti, e anche con l'uso dei mezzi di comunicazione sociale, mediante i quali i fedeli vengano istruiti sul significato del matrimonio cristiano e sul compito dei coniugi e genitori cristiani; 2) con la preparazione personale alla celebrazione del matrimonio, per cui gli sposi si dispongano alla santità e ai doveri del loro nuovo stato; 3) con una fruttuosa celebrazione liturgica del matrimonio, in cui appaia manifesto che i coniugi significano e partecipano al mistero di unione e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa; 4) offrendo aiuto agli sposi perché questi, osservando e custodendo con fedeltà il patto coniugale, giungano a condurre una vita familiare ogni giorno più santa e più intensa.
Can. 1064 - Spetta all'Ordinario del luogo curare che tale assistenza sia debitamente organizzata, consultando anche, se sembra opportuno, uomini e donne di provata esperienza e competenza.
Can. 1065 - §1. I cattolici che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione, lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se è possibile farlo senza grave incomodo.
§2. Si raccomanda vivamente agli sposi che, per ricevere fruttuosamente il sacramento del matrimonio, si accostino ai sacramenti della penitenza e della santissima Eucaristia.
Can. 1066 - Prima di celebrare il matrimonio, deve constare che nulla si oppone alla sua celebrazione valida e lecita.
Si può quindi concludere con queste osservazioni:
1. Profanare un sacramento è atto sacrilego;
2. Non è possibile contrarre il matrimonio senza aver ricevuto il sacrameto della S. Cresima e quindi della S. Comunione;
3. La preparazione al matrimonio non è evitabile;
4.
CITAZIONE
Can. 1124 - Il matrimonio fra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo e non separata dalla medesima con atto formale, l'altra invece sia iscritta a una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica, non può essere celebrato senza espressa licenza della competente autorità.
Il Codice non contempla il caso di ateismo.
5. Esprimo personale vicinanza a quella povera ragazza; consiglio infine di esporre il tutto all'Ordinario del luogo (Vescovo) affinchè non si profani un sacramento e non si renda invalido.